COPIA MEZZO E COPIA FINE

spiego cosa siano la copia mezzo e la copia fine e la riforma della giustizia che segna il passo a nuove regole, nel rispetto della privacy dell’indagato

Il sequestro e la copia forense sollevano questioni di protezione della privacy e diritti individuali, sottolineando l’importanza di evitare la raccolta di dati superflui e la necessità di restituire tempestivamente le copie non pertinenti. Un aspetto tecnico fondamentale è l’uso dell’hash, un’impronta digitale che verifica la corrispondenza tra i dati originali e la copia, assicurando che non siano stati alterati.

Il testo della riforma della giustizia italiana ha dato importanza alla copia forense dei dati digitali nei procedimenti penali, al fine di acquisire prove elettroniche tutelando privacy e proprietà intellettuale. Per garantire l’integrità e la genuinità delle prove, sono necessarie tecniche specifiche, distinguendo tra “copia mezzo” e “copia fine” tutto questi per rispettare il giusto processo.

Copia Mezzo
La copia mezzo è definita come una replica integrale di tutti i dati presenti in un dispositivo, essenziale per preservare l’integrità delle prove fin dall’inizio.

Copia Fine
Invece, la copia fine è una selezione successiva dei soli dati rilevanti per il
procedimento giudiziario. Nonostante la copia fine sia utilizzata nelle fasi avanzate, è la copia mezzo a garantire la genuinità delle prove.

In pratica, il mantenimento della copia mezzo è cruciale per la trasparenza e per consentire l’accesso ai dati originali a tutte le parti coinvolte, come stabilito dalla legge 48/2008 e questa rimane nella copia AG che detiene l’autorità giudiziaria e per sua natura, copia bit a bit, non è leggibile. Tuttavia, la giurisprudenza italiana cerca un equilibrio con la tutela della privacy, stabilendo in alcune sentenze la restituzione dei dispositivi o dati non pertinenti dopo l’analisi.

La distinzione tra copia mezzo e copia fine è fondamentale per gestire le prove nel rispetto delle normative e dei diritti degli imputati, auspicando una continua evoluzione della giurisprudenza per perfezionare le tecniche di acquisizione delle prove digitali senza compromettere la trasparenza e il diritto alla difesa.
Sono trascorsi ormai oltre 15 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 48/2008, norma attraverso la quale il legislatore ha statuito e riconosciuto, tra l’altro, l’utilità delle indagini informatiche e della acquisizione della prova digitale, nel processo penale. La norma in questione, nella sua effettività, una legge di recepimento della ben nota Convenzione di Budapest, ha tra l’altro e per quanto qui di specifico interesse, riformulato diversi articoli del codice di procedura penale dedicati ai mezzi di ricerca della prova.
Nel contesto penale, emergono significative sfide nel bilanciare la necessità di
acquisire dispositivi informatici con i principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza imposti dalle misure cautelari. Questo è particolarmente vero
considerando che i dispositivi digitali moderni contengono una vasta quantità di informazioni personali, molte delle quali irrilevanti o scarsamente pertinenti alla specifica causa processuale. Inoltre, l’acquisizione di tali dispositivi può facilmente estendersi alla sfera di terzi estranei al procedimento, sollevando ulteriori preoccupazioni in termini di privacy e diritti.

Per bilanciare l’esigenza probatoria con la tutela della privacy e i diritti costituzionali, si sta definendo una prassi, soprattutto grazie alla giurisprudenza della Suprema Corte. Questa prassi prevede la creazione di una copia forense integrale (“copia mezzo” o “bit stream image”) del dispositivo al momento del sequestro, seguita da una selezione successiva dei soli dati rilevanti per il caso, con la creazione di una copia “definitiva” e la restituzione/distruzione dei dati non pertinenti. La sentenza n. 12094/2020 della Cassazione ha riconosciuto la legittimità e proporzionalità di questa metodologia (estrazione della copia forense e successiva selezione tramite
parole chiave, filtri temporali e comparazione di hash). La sentenza n. 13165/2020 ha ulteriormente approfondito la proporzionalità della misura, richiedendo valutazioni quantitative, qualitative e temporali.

La Corte ha chiarito che la copia integrale in sé non è “pertinente al reato” in quanto contiene dati indistinti senza una selezione preventiva. Essa è solo una “copia mezzo” che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il
trattenimento dell’intero insieme di dati. La copia integrale (copia mezzo) serve per effettuare, dopo il sequestro, la selezione dei dati pertinenti, configurandosi come una copia servente che da sviluppo alla limitata, copia contenente solo i dati inerenti il reato (copia fine).


Il Pubblico Ministero, deve:
Non trattenere la copia integrale (copia mezzo) oltre il tempo strettamente
necessario alla selezione dei dati pertinenti;
Predisporre un’organizzazione adeguata per effettuare la selezione nel minor tempo possibile, soprattutto quando i dati appartengono a persone estranee al reato;
Restituire la copia integrale agli aventi diritto una volta completata la selezione;

E’ importante l’uso di misure tecniche che garantiscano l’inalterabilità e la
conformità all’originale dei dati acquisiti, sottolineando come la creazione della copia del dispositivo (copia mezzo) sia la procedura più idonea a tal fine.
Spesso la selezione viene delegata al CTU o alla PG tramite parole chiave, date o altri elementi forniti. La tendenza a includere troppe parole chiave per evitare omissioni può vanificare lo scopo della selezione.

La Cassazione ha stabilito che, restituito il dispositivo, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati probatori. Completata tale selezione, la copia integrale deve essere restituita, all’imputato, altrimenti si eluderebbe l’articolo 253 c.p.p. che legittima il sequestro solo delle cose “necessarie” per l’accertamento dei fatti.

Da anni, essendo CTU, mi viene richiesto di fare la copia PG cosidetta fine, cioè dei soli dati che sono in un arco temporale (periodo di interesse del reato) o impattano la ricerca/indicizzazione con le parole chiave fornite.
La copia mezzo viene restituita alla segreteria del PM, dopo aver fatto il wipe
(cancellazione definitiva a livello militare) del disco/memoria, il quale lo deve
restituire, anche se questo pagato dalla Procura, all’indagato, proprio per evitare che qualcuno possa leggere dati riservati estratti dal device, dati che devono rimanere nella garanzia della privacy.
La recente evoluzione giurisprudenziale e le problematiche legate alla qualificazione delle comunicazioni conservate sulle conversazioni (intese come e-mail, SMS, WhatsApp) nel contesto del procedimento penale italiano, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza sancita dall’art. 15 della Costituzione.
La Sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale, ha rappresentato una svolta, definendo la corrispondenza in senso ampio, includendo le comunicazioni elettroniche già ricevute e archiviate, equiparandole a lettere chiuse in quanto protette da meccanismi di accesso riservati.
La Corte ha distinto tra intercettazione (comunicazione in corso, captata
occultamente) e sequestro di corrispondenza (comunicazione già avvenuta, in forma statica).
Mutamento della giurisprudenza penale, le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze “gemelle” n. 23755 e 23756 del 2024, hanno recepito la definizione costituzionale, qualificando le chat come “corrispondenza informatica” da acquisire tramite sequestro ai sensi dell’art. 254 c.p.p., superando la precedente giurisprudenza che le considerava semplici documenti acquisibili ex artt. 234 o 234-bis c.p.p.
Tutela dell’art. 15 Cost. e inutilizzabilità, considerare le comunicazioni elettroniche come corrispondenza, implica la piena operatività della tutela costituzionale della riservatezza. La violazione delle norme sul sequestro di corrispondenza comporta l’inutilizzabilità patologica delle prove così acquisite, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza Donnarumma n. 31180/2024. L’acquisizione illegittima lede un diritto fondamentale e non può essere sanata ricorrendo alla prova atipica ex art. 189 c.p.p.
Art. 254 c.p.p. e comunicazioni digitali, dove la norma, pensata per la
corrispondenza cartacea, mal si adatta all’acquisizione di dati da dispositivi digitali contenenti una vasta mole di informazioni personali.
Selezione del materiale, per la copia fine, la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 254co. 2 c.p.p., non potrebbe prendere conoscenza del contenuto prima del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, rendendo complessa la selezione dei dati pertinenti, in contrasto con il principio di proporzionalità (Cass. Pessotto n. 6623/2020).
La sentenza CGUE C-548/21, considera i messaggi già ricevuti come dati personali e segreti acquisibili nel rispetto del principio di proporzionalità e, di regola, con autorizzazione giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente.